INTERVENTI TRAINANTI – vediamoli insieme!!

INTERVENTI TRAINANTI – vediamoli insieme!!

Nel precedente nostro articolo (potete leggerlo qui https://www.alessiealessi.it/ecobonus-e-sismabonus-110/) abbiamo visto il quadro generale previsto della LEGGE 17 luglio 2020, n. 77, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha introdotto con gli articoli 119 e 121 il Superbonus e Sismabonus 110 per interventi di riqualificazione energetica e sismica di immobili esistenti.

Vediamo oggi nel dettaglio gli Interventi Trainanti previsti dalla norma:

Interventi di Isolamento termico delle strutture opache verticali, orizzontali e inclinate, per un’incidenza minima del 25% della superficie disperdente totale, con i seguenti limiti di spesa:

  • € 50.000 per unità immobiliare unifamiliare
  • € 40.000 per unità immobiliare per condomini da due a otto unità
  • € 30.000 per unità immobiliare per condomini oltre le otto unità

Per strutture opache si intendono tutte le superfici che delimitano i locali riscaldati dall’esterno, dal terreno o da locali non riscaldati.

L’isolamento termico può avvenire mediante la realizzazione di cappotto termico esterno, isolamento interno o insufflaggio in intercapedine.

Ma quali sono i requisiti da rispettare per una corretta progettazione dell’intervento e per l’accesso alle detrazioni fiscali?

  • Il progetto deve prevedere il rispetto dei limiti di trasmittanza U [W/mqK] previsti dal Decreto Efficienza Energetica (DEE) contenuti nell’Allegato E, che prevede limiti più bassi rispetto a quanto previsto nel DM Requisiti Minimi che aveva già modificato i limiti precedentemente in vigore (ad es. per zona climatica E, per strutture opache verticali DM Requisiti Minimi U 0,28, DEE U 0,23).
  • E’ necessario definire la tipologia di intervento in funzione dei lavori scelti (ristrutturazione importante di primo livello, di secondo livello o riqualificazione energetica) ai sensi del DM 26/06/2015.
  • E’ necessario effettuare la verifica di formazione di muffa nei ponti termici (in un prossimo articolo parleremo nello specifico di muffa e ponti termici, stay tuned…).
  • I materiali utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi CAM introdotti dal DM 11 ottobre 2017.

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento o produzione di ACS, con i seguenti limiti di spesa:

  • € 20.000 per unità immobiliare per condomini da due a otto unità
  • € 15.000 per unità immobiliare per condomini oltre le otto unità

Nel conteggio della spese sono riconosciute anche quelle necessarie allo smaltimento del vecchio impianto.

In particolare:

  • Efficienza Energetica della nuova caldaia a condensazione almeno pari alla classe A di prodotto, come da Regolamento delegato UE n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013.
  • Possibile installazione di pompa di calore, compresi impianti ibridi e geotermici.
  • Possibile abbinamento con impianti fotovoltaici, di microcogenerazione o a collettori solari.
  • Per comuni montani, non interessati dalle procedure europee di infrazione, è possibile anche l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento.

Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più ingressi dall’esterno, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento o produzione di ACS, con i seguenti limiti di spesa:

  • € 30.000

Nel conteggio della spese sono riconosciute anche quelle necessarie allo smaltimento del vecchio impianto.

In particolare:

  • Efficienza Energetica della nuova caldaia a condensazione almeno pari alla classe A di prodotto, come da Regolamento delegato UE n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013.
  • Possibile installazione di pompa di calore, compresi impianti ibridi e geotermici.
  • Possibile abbinamento con impianti fotovoltaici, di microcogenerazione o a collettori solari.
  • Per comuni montani, non interessati dalle procedure europee di infrazione, è possibile anche l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento.

Interventi di miglioramento sismico di immobili esistenti previsti dal DL 63 del 4 giugno 2013, con i seguenti limiti di spesa:

  • € 96.000 per singola unità immobiliare

La detrazione spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici, solo se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di miglioramento sismico previsti.

Gli interventi trainanti, sopra descritti, devo seguire un’attenta analisi e progettazione per rispettare i requisiti previsti e portare il miglioramento atteso per il proprio immobile.

Il miglioramento sarà in termini di valore dell’immobile, di qualità del costruito, di qualità abitativa, di benessere indoor e di vivibilità.

  • Sei interessato a saperne di più?
  • Vuoi valutare se la tua unità immobiliare può accedere al Superbonus?
  • Vuoi fare una analisi preliminare degli interventi necessari?
  • Contattaci e saremo a tua completa disposizione!!